Dal primo luglio 2019 scatta l’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti con un volume d’affari oltre i 400.000 euro, dal primo gennaio 2020 per tutti quanti (con lotteria degli scontrini), con sei mesi senza sanzioni.

Cos’è lo scontrino elettronico

Il classico scontrino di carta sparirà e sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri.

Bisognerà dotarsi di registratori di cassa telematici per registrare e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto un bonus (vedi sotto).

In alternativa sarà possibile usare un servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Uno strumento dunque che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di dematerializzazione delle procedure fiscali e lotta all’evasione fiscale, dopo l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica B2B a partire dal primo gennaio 2019. Ecco tutte le informazioni necessarie per far fronte al cambiamento.

Alla luce del decreto crescita approvato a luglio in via definitiva dal Parlamento, gli esercenti hanno 12 giorni per inviare i corrispettivi (resta fermo obbligo di memorizzarli ogni giorno).

Scontrino elettronico: le date dell’obbligo (gennaio 2020)

Dunque lo scontrino elettronico permette di non emettere più lo scontrino cartaceo, in quanto con questa nuova modalità i dati vengono inviati direttamente al fisco in via digitale. Tre sono le date fondamentali da tenere a mente riguardo all’introduzione dell’obbligo di utilizzare questo strumento, a seconda delle caratteristiche del proprio business:

  • 1 gennaio 2020: l’Agenzia delle Entrate ha indicato che a partire da quella data tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972. Fino a giugno niente sanzioni.
  • 1 luglio 2019 : l’obbligo è anticipato a questa data solo per quei contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Come specificato nella risoluzione dell’Agenzia Entrate pubblicata l’8 maggio 2019 (la numero 47), il volume d’affari a cui fare riferimento è quello relativo all’anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 viene invece indicato che esse sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019. Fino a gennaio niente sanzioni.
  • 31 dicembre 2019: fino a quella data, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni collegate e a quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, dei Decreti del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, ma anche quelle collegate e connesse a quelle di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli con bagagli al seguito. Sono incluse anche le operazioni effettuate da soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, in via marginale rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/1972.
Promozione Esclusiva fino a Novembre

Credito di Imposta €250